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D.M. 01/02/2006f) 0,25% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino dotate, nell'unità produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonchè per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano ottenuto, con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000 g) 1% per i programmi proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non più di un anno. 13. Le premialità di cui al comma precedente possono essere modificate con decreto interministeriale adottato con le modalità di cui all'art. 8, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Art. 9 - Concessione delle agevolazioni 1. Il Ministero delle attività produttive, successivamente alla formazione delle graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ivi comprese quelle a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e adotta altresì i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e quelli di esclusione dalla graduatoria per le domande che hanno avuto esito istruttorio negativo. Detti provvedimenti sono trasmessi alle banche concessionarie per il conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e ai soggetti agenti di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e). 2. Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente di cui alla convenzione citata all'art. 8, comma 1, lettera e), in conformità alle disposizioni del presente decreto e della convenzione medesima. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto è stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attività pro- duttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla quota agevolata, è stipulato tra il soggetto agente e la società di leasing. 3. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai soli fini della decorrenza di ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, purchè le imprese interessate ne diano esplicita conferma. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario, deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario, entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non può essere aumentato. Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono utilizzare le predette modalità con l'ulteriore condizione che all'atto della richiesta di inserimento, ovvero della riformulazione, sia espressa formale rinuncia all'agevolazione concessa. Art. 10 - Modalità di erogazione 1. Il programma di investimenti agevolato deve essere ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l'importo del contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima. Detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta per non oltre sei mesi, previa preventiva richiesta e per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero delle attività produttive relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero delle attività produttive per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero dal ricevimento del decreto di concessione qualora a tale data il programma medesimo risulti già ultimato, l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso è sostituita dal verbale di consegna dei beni. 2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, in non più di tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali è resa disponibile il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. Il suddetto importo è erogato in due quote di pari ammontare qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di sei quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. 3. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota del solo contributo in conto capitale può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 4. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie o l'istituto collaboratore trasmettono alla banca concessionaria la documentazione indicata all'art. 12, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste. 5. La banca concessionaria, entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui all'art. 12, effettuate le valutazioni ivi previste, richiede al Ministero delle attività produttive, relativamente al contributo in conto capitale, l'erogazione delle corrispondenti quote e, relativamente al finanziamento, trasmette al soggetto agente previsto dalla convenzione indicata all'art. 8, comma 1, lettera e) gli esiti delle verifiche effettuate, affinchè lo stesso provveda ai conseguenti adempimenti. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 3, dal contributo in conto capitale viene trattenuto il dieci per cento dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. 6. Per i programmi che prevedono, in tutto o in parte, investimenti mediante locazione finanziaria, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato sono erogati agli istituti collaboratori, che provvedono a trasferire le agevolazioni all'impresa beneficiaria secondo le modalità stabilite nella circolare di cui all'art. 4, comma 4, applicando, per il finanziamento agevolato, una riduzione dei canoni che garantisca all'impresa stessa l'equivalenza finanziaria delle agevolazioni concesse. Art. 11 - Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle attività produttive qualora a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di «de minimis» b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto c) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro d) l'impresa non abbia maturato le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di programmi per i quali il contributo in conto capitale è reso disponibile in due quote; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati dall'impresa e in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma e) il programma non venga ultimato entro i termini previsti all'art. 10, comma 1 f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario g) calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 8, comma 9, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 20 punti percentuali h) sia verificata l'insussistenza delle condizioni previste all'art. 8, comma 12 per il riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori i) nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolato nel settore «industria» e «commercio», venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato; ovvero, per il settore «turismo», l'attività svolta nell'unità produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa l) il contratto di finanziamento non sia stipulato entro i termini stabiliti all'art. 9, comma 2 m) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale. 2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. |
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